Cosa c’è davvero, ad agosto 2026
Su questo argomento circolano molte informazioni sbagliate, quasi sempre nella stessa direzione: misure chiuse presentate come disponibili, e agevolazioni che riguardano l’impianto fotovoltaico attribuite anche alla batteria. Qui trovi solo quello che abbiamo verificato sulle fonti ufficiali — Agenzia delle Entrate, MIMIT, GSE — con l’indicazione di cosa nee spetta.
In sintesi: per un privato c’è una misura solida, la detrazione IRPEF. Per un’impresa ce n’è una aperta, il Nuovo Piano Transizione 5.0. Tutto il resto è chiuso, oppure non copre la batteria.
Per i privati: la detrazione IRPEF
L’impianto fotovoltaico e il sistema di accumulo collegato rientrano fra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, disciplinati dall’articolo 16-bis del TUIR. L’accumulo è agevolabile sia se installato insieme all’impianto, sia se aggiunto successivamente, in quanto elemento funzionalmente collegato.
| Voce | Dato |
|---|---|
| Aliquota, spese 2025-2026 | 50% per chi è titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità adibita ad abitazione principale. 36% in tutti gli altri casi. |
| Limite di spesa | 96.000 € per unità immobiliare, unico per tutti gli interventi di recupero edilizio dell’anno |
| Ripartizione | 10 rate annuali di pari importo |
| Scadenza | Spese sostenute entro il 31 dicembre 2026 |
| Dal 2027 | 36% abitazione principale, 30% negli altri casi |
Le condizioni che escludono il beneficio
Sono vincolanti e le mettiamo in chiaro, perché è qui che nascono i malintesi:
- L’impianto deve essere al servizio dell’abitazione e dimensionato sui suoi consumi.
- La detrazione non spetta se la cessione dell’energia in eccesso configura esercizio di attività commerciale: è il caso, ad esempio, degli impianti di potenza superiore a 20 kW.
- Essere titolari e avere lì l’abitazione principale sono due condizioni cumulative: un affittuario che ci vive resta al 36%.
- La detrazione non è cumulabile con la tariffa incentivante. È invece compatibile con scambio sul posto e ritiro dedicato.
- Se aggiungi l’accumulo a un impianto che non era stato ammesso a detrazione perché beneficiava di tariffe incentivanti (per esempio il Conto Energia), l’accumulo non dà diritto alla detrazione.
- Va trasmessa la comunicazione ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Per le imprese: Nuovo Piano Transizione 5.0
Dal 12 giugno 2026 è operativa la piattaforma GSE per le comunicazioni preventive. La misura riguarda gli investimenti completati fra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.
Non è un credito d’imposta, ed è la confusione più diffusa. È una maggiorazione del costo di acquisizione ai soli fini fiscali: si deduce attraverso le quote di ammortamento, non si compensa in F24. Il vantaggio monetario reale dipende dall’aliquota IRES e si distribuisce lungo il piano di ammortamento, quindi una maggiorazione del 180% non è un contributo del 180%.
| Investimento | Maggiorazione del costo |
|---|---|
| fino a 2,5 mln € | 180% |
| oltre 2,5 e fino a 10 mln € | 100% |
| oltre 10 e fino a 20 mln € | 50% |
Il vincolo che riguarda la batteria
L’accumulo è agevolabile solo se asservito a un impianto di generazione ammissibile: un accumulo installato da solo, senza un nuovo impianto rinnovabile agevolabile, resta fuori. Il valore agevolabile della batteria è inoltre limitato in proporzione a quello dell’impianto, con un coefficiente che si riduce al crescere della potenza.
Va rispettato anche il dimensionamento: la producibilità attesa non può eccedere il 105% del fabbisogno della struttura produttiva, calcolato sui consumi dell’esercizio precedente.
Cosa invece non dà diritto ad agevolazioni
Questa parte conta quanto la precedente.
- L’Ecobonus non copre il fotovoltaico né l’accumulo. L’Agenzia delle Entrate è esplicita: la detrazione non spetta per l’installazione di pannelli fotovoltaici, perché non sono finalizzati al contenimento dei consumi ma alla produzione di energia. Attenzione anche alla voce «installazione di pannelli solari»: si riferisce al solare termico, non al fotovoltaico.
- Il credito d’imposta per i sistemi di accumulo è chiuso. Riguardava le sole spese del 2022, con istanze a marzo 2023. Per la cronaca: a fronte di 3 milioni di euro stanziati arrivarono richieste per quasi 33 milioni, e il credito effettivamente utilizzabile fu il 9,15% di quello richiesto.
- Il Parco Agrisolare è chiuso (finestra terminata il 9 aprile 2026) e comunque escludeva l’accumulo aggiunto a impianti già esistenti.
- Il contributo PNRR del 40% per le comunità energetiche è chiuso dal 30 novembre 2025, ed è in overbooking: le richieste hanno quasi doppiato la dotazione.
- Il Piano Transizione 5.0 originario è chiuso: risorse esaurite a novembre 2025.
Il caso più frequente: aggiungere l’accumulo a un impianto esistente
È la situazione di chi ha il fotovoltaico da anni e vuole smettere di regalare alla rete l’energia di mezzogiorno. Le regole cambiano parecchio:
- Privato con detrazione IRPEF: sì, l’accumulo aggiunto dopo è agevolabile — salvo il caso dell’impianto con tariffa incentivante descritto sopra.
- Impresa con Nuovo Piano Transizione 5.0: no, serve un impianto di generazione nuovo e ammissibile a cui asservire la batteria.
Se stai valutando questa strada, abbiamo una pagina dedicata: retrofit dell’accumulo su impianto fotovoltaico esistente, dove spieghiamo quando basta il kit e quando conviene cambiare inverter.
Come procedere
Le agevolazioni non le gestiamo noi: le pratiche le segue il tuo installatore insieme al tuo commercialista, che è anche l’unico a poter valutare la tua capienza fiscale. Da parte nostra forniamo la documentazione tecnica necessaria, che trovi nella scheda della batteria, e il confronto fra le tecnologie nella pagina di gamma. Per l’installazione puoi cercare un installatore partner oppure informatie aanvragen.
Dati verificati il 17 agosto 2026 sulle fonti ufficiali di Agenzia delle Entrate, MIMIT e GSE. Le regole cambiano spesso e con effetto retroattivo su annualità in corso: prima di decidere un investimento, verifica la situazione aggiornata con il tuo consulente fiscale. Questa pagina ha valore informativo e non sostituisce una consulenza.