Cosa c’è davvero, ad agosto 2026
Su questo argomento circolano molte informazioni sbagliate, quasi sempre nella stessa direzione: misure chiuse presentate come disponibili, e agevolazioni che riguardano l’impianto fotovoltaico attribuite anche alla batteria. Qui trovi solo quello che abbiamo verificato sulle fonti ufficiali — Agenzia delle Entrate, MIMIT, GSE — con l’indicazione di cosa nie spetta.
In sintesi: per un privato c’è una misura solida, la detrazione IRPEF. Per un’impresa ce n’è una aperta, il Nuovo Piano Transizione 5.0. Tutto il resto è chiuso, oppure non copre la batteria.
Per i privati: la detrazione IRPEF
L’impianto fotovoltaico e il sistema di accumulo collegato rientrano fra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, disciplinati dall’articolo 16-bis del TUIR. L’accumulo è agevolabile sia se installato insieme all’impianto, sia se aggiunto successivamente, in quanto elemento funzionalmente collegato.
| Voce | Dato |
|---|---|
| Aliquota, spese 2025-2026 | 50% per chi è titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità adibita ad abitazione principale. 36% in tutti gli altri casi. |
| Limite di spesa | 96.000 € per unità immobiliare, unico per tutti gli interventi di recupero edilizio dell’anno |
| Ripartizione | 10 rate annuali di pari importo |
| Scadenza | Spese sostenute entro il 31 dicembre 2026 |
| Dal 2027 | 36% abitazione principale, 30% negli altri casi |
Le condizioni che escludono il beneficio
Sono vincolanti e le mettiamo in chiaro, perché è qui che nascono i malintesi:
- L’impianto deve essere al servizio dell’abitazione e dimensionato sui suoi consumi.
- La detrazione non spetta se la cessione dell’energia in eccesso configura esercizio di attività commerciale: è il caso, ad esempio, degli impianti di potenza superiore a 20 kW.
- Essere titolari e avere lì l’abitazione principale sono due condizioni cumulative: un affittuario che ci vive resta al 36%.
- La detrazione non è cumulabile con la tariffa incentivante. È invece compatibile con scambio sul posto e ritiro dedicato.
- Se aggiungi l’accumulo a un impianto che non era stato ammesso a detrazione perché beneficiava di tariffe incentivanti (per esempio il Conto Energia), l’accumulo non dà diritto alla detrazione.
- Va trasmessa la comunicazione ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Per le imprese: Nuovo Piano Transizione 5.0
Dal 12 giugno 2026 è operativa la piattaforma GSE per le comunicazioni preventive. La misura riguarda gli investimenti completati fra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.
Non è un credito d’imposta, ed è la confusione più diffusa. È una maggiorazione del costo di acquisizione ai soli fini fiscali: si deduce attraverso le quote di ammortamento, non si compensa in F24. Il vantaggio monetario reale dipende dall’aliquota IRES e si distribuisce lungo il piano di ammortamento, quindi una maggiorazione del 180% non è un contributo del 180%.
| Investimento | Maggiorazione del costo |
|---|---|
| fino a 2,5 mln € | 180% |
| oltre 2,5 e fino a 10 mln € | 100% |
| oltre 10 e fino a 20 mln € | 50% |
Il vincolo che riguarda la batteria
L’accumulo è agevolabile solo se asservito a un impianto di generazione ammissibile: un accumulo installato da solo, senza un nuovo impianto rinnovabile agevolabile, resta fuori. Il valore agevolabile della batteria è inoltre limitato in proporzione a quello dell’impianto, con un coefficiente che si riduce al crescere della potenza.
Va rispettato anche il dimensionamento: la producibilità attesa non può eccedere il 105% del fabbisogno della struttura produttiva, calcolato sui consumi dell’esercizio precedente.
Cosa invece non dà diritto ad agevolazioni
Questa parte conta quanto la precedente.
- L’Ecobonus non copre il fotovoltaico né l’accumulo. L’Agenzia delle Entrate è esplicita: la detrazione non spetta per l’installazione di pannelli fotovoltaici, perché non sono finalizzati al contenimento dei consumi ma alla produzione di energia. Attenzione anche alla voce «installazione di pannelli solari»: si riferisce al solare termico, non al fotovoltaico.
- Il credito d’imposta per i sistemi di accumulo è chiuso. Riguardava le sole spese del 2022, con istanze a marzo 2023. Per la cronaca: a fronte di 3 milioni di euro stanziati arrivarono richieste per quasi 33 milioni, e il credito effettivamente utilizzabile fu il 9,15% di quello richiesto.
- Il Parco Agrisolare è chiuso (finestra terminata il 9 aprile 2026) e comunque escludeva l’accumulo aggiunto a impianti già esistenti.
- Il contributo PNRR del 40% per le comunità energetiche è chiuso dal 30 novembre 2025, ed è in overbooking: le richieste hanno quasi doppiato la dotazione.
- Il Piano Transizione 5.0 originario è chiuso: risorse esaurite a novembre 2025.
Il caso più frequente: aggiungere l’accumulo a un impianto esistente
È la situazione di chi ha il fotovoltaico da anni e vuole smettere di regalare alla rete l’energia di mezzogiorno. Le regole cambiano parecchio:
- Privato con detrazione IRPEF: sì, l’accumulo aggiunto dopo è agevolabile — salvo il caso dell’impianto con tariffa incentivante descritto sopra.
- Impresa con Nuovo Piano Transizione 5.0: no, serve un impianto di generazione nuovo e ammissibile a cui asservire la batteria.
Se stai valutando questa strada, abbiamo una pagina dedicata: retrofit dell’accumulo su impianto fotovoltaico esistente, dove spieghiamo quando basta il kit e quando conviene cambiare inverter.
Come procedere
Le agevolazioni non le gestiamo noi: le pratiche le segue il tuo installatore insieme al tuo commercialista, che è anche l’unico a poter valutare la tua capienza fiscale. Da parte nostra forniamo la documentazione tecnica necessaria, che trovi nella scheda della batteria, e il confronto fra le tecnologie nella pagina di gamma. Per l’installazione puoi cercare un installatore partner oppure poprosić o informacje.
Dati verificati il 17 agosto 2026 sulle fonti ufficiali di Agenzia delle Entrate, MIMIT e GSE. Le regole cambiano spesso e con effetto retroattivo su annualità in corso: prima di decidere un investimento, verifica la situazione aggiornata con il tuo consulente fiscale. Questa pagina ha valore informativo e non sostituisce una consulenza.